Vittorio Amedeo II conferma i privilegi di Catania
Vittorio Amedeo II di Savoia, re di Sicilia dal 1713 al 1720, conferma tutti gli antichi privilegi della Città di Catania in questo documento tratto da “Il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell’isola di Sicilia”.
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Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.
Volendo noi non meno dei nostri Reali Antecessori in questo Regno far sperimentare alla clarissima Città di Catania la nostra Regia Munificenza et ad un tempo il fraterno nostro affetto in corrispondenza anche, e pieno gradimento del fedelissimo ed ugualmente fervoroso amore e zelo da Lei dimostratoci ci siamo affatto volentieri indotti a darlene un publico attestato sopra le supplicationi contenute nell’infrascritto memoriale dalla medema sportoci del tenore seguente:
S. R. M.
Il Senato della clarissima e fidelissima Città di Catania con il dovuto rendimiento rappresenta a V. R. M. come sempre il nome e la fama della detta Città è stata celebre tra tutte le altre non men del Regno, che della Europa, risplendendo non solo cospicua nelle antiche Croniche ma ancora appo detti moderni classici Scrittori. Trahe ella la sua origine dalla prima fondazione delle Città dopo la inundazione dell’universal Diluvio: fu fondata nella spiaggia orientale della Trinacria sul mar Jonio, nel sito più dilettevole, nell’aere più salubre, nel Paese più abondante, o per li campi di Cerere, o per le ubertose pendici di Mongibello; fu nell’antichi secoli, or una delle sicule Republiche, or soggetta a proprij Reggij, Genitrice di Eroi non men nell’armi, che nelle lettere. Conoscesi lutto ciò chiaramente per li fatti memorabili de’ Catanesi, per gli assedij valorosamente sostenuti, per le guerre intrepidamente portate in casa de’loro nemici, e per le ben regolate leggi del Governo suo, e per lo studio delle scienze, che in sin dal tempo d’Hippocrate vi fioriva, e nel tempo di Marco Marcello Console Romano vi fu restaurato molti secoli prima dell’Incarnato Verbo. Si rende ancor cospicua la detta Città per l’antichità dell’Edifici], de’ Teatri, delle Naumachie, che ivi come reliquie del tempo si ammirano, si per le famose Terme e superbi Golisei (più antichi detti Romani), de’quali a dispetto del tempo, e de”terremoti, chiaramente ne appaiono le vestiggia. E con tutto che la Città sudetta havesse per lo spazio di tre secoli, come tutte l’altre della Sicilia, sofferta la tirannica schiavitù saracena, non per ciò allo sventolar de’cattolici stendardi del famoso Conte Roggiero Normanno fu delle prime a scuotere il perfido gioco, ed a ripigliar le antiche grandezze, aprendosi la strada a forza della più esatta fedeltà verso li Serenissimi Reggij, che han dominato questa Isola, a’ quali prestando per non interrotti secoli con straordinario amore il serviggio, non men delle facoltà, che del proprio sangue, meritò di essere celebrata Capo del Regno, e titolata col titolo di Tutrice de’Reggij, e sede di quei Monarchi, che vi si fermarono. Devenne perciò fonte perenne di quasi tutta la Nobiltà Siciliana, e degna Madre delle scienze. In riguardo alle quali prerogative hanno a gara concorso li Serenissimi Monarchi Predecessori di V. M. ad arrichirla di grazie, preeminenze e privileggij, e precise li Re Aragonesi, giache il Serenissimo Re Pietro [che ne fu il primo dall’opera di molti nobili Catanesi congiunti e confederati con Giovan di Procida nel 1282) ne riconobbe la Corona che poi dalli stessi Catanesi fu sostenuta al Serenissimo Re Giacomo suo figlio, quando nelli campi del vicino Lentini nel 1287 venne a battaglia con li Francesi, e benche da questo Re si havesse poi tal Corona retrocesso alli descendenti di Carlo di Angiò, li Catanesi furono i primi che nel 1296 la trasferirono al Serenissimo Infante Federico, fratello del detto Re Giacomo, che in Catania si trovava. Al quale acclamarono per loro Re e legitimo Signore, animando e dando esempio a tutto il Regno a fare il medesimo. In riguardo a che fu dal detto Serenissimo Re Federico stabilita la sua Real Sede in detta Città di Catania, e vi morì nel 1336, ove la continuò il Serenissimo Re Pietro, secondo figlio, il quale concesse alli Catanesi per lo stesso motivo di haver sostenuto tanto tempo le spese della Corte, e per l’allegrezza di haverli nato Ludovico, suo primogenito, una generale franchezza ed esenzione di dare alloggio e sostento alli soldati, ed alli curiali, come si vede per il suo Real Privileggio dato in Catania a 12 febraro 1337. Il quale Serenissimo Re Ludovico havendo sperimentato la fedeltà de’Catanesi nelle turbolenze della sua puerizia per le molte congiure ordite contro la sua Real Persona, volendoli remunerare le confermò le consuetudini proprie di detta Città sotto li 7 dicembre 1345, le quali furono poi dottamente commentate dal Dottor Cosmo Nepita Catanese, Regio Consigliera e Protonotaro del Regno, e di più il detto Re concesse l’esenzione delle raggimi di trigesima e sessagesima dovuta a giudici nella cognizione delle liti, e che non potessero essere involontariamente estratti ne per civile, ne per criminale dalla propria Città, secondo il privileggio concesso a Palermo, e Messina, dichiarando la Città di Catania per terza sorella, e communicandoci tutti li privileggij concessi a Palermitani ed a Messinesi, come si vede per il suo Real Privileggio dato in Catania a 14 marzo 1353. Ed havendo al Re Ludovico nel 1355 successo il Serenissimo Re Federico HI, suo fratello, anche nella sua minor’età, non solo fu travagliato dalli rebelli, ma anche li Francesi nel 1356 vennero di nuovo nel Regno con poderosa armata, e già stavano per sorprenderlo nella stessa Città di Catania, ma sortendo li Catanesi con l’armata Reggia si per mare, come per terra destrussero l’esercito inimico, e fugarono li Francesi; in ricompenza del quale segnalato serviggio fu da questo Re concessa alla Città di Catania ed a Catanesi la franchezza delle Reggie Doghane, Ancoraggio e Falangaggio di tutto il Regno, e di tutte l’altre Terre e Città che potesse acquistare tanto per le merci immittende, quanto per l ‘ estraende si per mare come per terra. Di più concesse che della Marina di questa Città si potesse aprire il Carricatore generale per estraersi vettovaglie fuori Regno, pagandosi però li diritti dell’estrazzione alla Reggia Camera. Concesse di più che li Catanesi dovessero essere admessi nell’officij della Real Corte, e non posponersi a quelli dell’altre Città, e surrogare Catanesi alli Catanesi; et anclie che si dovessero admettere li Dottori al giudicato della R. G. C. e che l’orti e nati nella Città di Catania si havessero a preferire a tutti gli altri che d’altro modo havessero acquistato la cittadinanza, come costa per privileggio spedito in Catania ali aprile quindicesima indizione 1362, quale fu con firmato dalla Regina Costanza sua moglie per concedere le franchezze alli Catanesi nella Città e Terre della sua Camera Reginale, come costa per diploma dato in Catania a primo settembre 1362. Ed essendo dalli Serenissimi Re Federico, e Costanza remasta succeditrice nella Corona nell’anno 1368 l’unica figlia Maria, e nelle fascie, sotto la tutela d’Ariale di Alagona, fu dalli Catanesi custodita e ben guardata nel proprio castello Ursino da tutti gl’insulti de’ rebelli, e delli malcontenti, ed accioche fosse collocata in matrimonio ad un degno Re, che potesse dominare la Sicilia, non ostante che l’Artale d’Alagona suo tutore la volea maritare a Giovan Galeazzo Visconte Duca di Milano, li nobili Catanesi furono che facendo Capo a Guglielmo Raimondo di Moncada, togliendola dal Castello sudetto, la portarono in Catalogna per maritarla con Martino Duca di Montalto suo cugino della Serenissima Casa d’Aragona, come in effetto felicemente seguì ritornando in Sicilia, e nella sua Real Sede di Catania, la detta Serenissima Regina Maria col suo sposo Martino di Aragona, a quali li Catanesi principalmente conservarono il Regno, defendendo alli detti Reggij dalle ostinate rebellioni delli Chiaramontani, delli Alagoni, e di Bernardo di Caprera, ed altri Signori del Regno; Non lasciarono però li detti Reggij di beneficare detta Città di Catania, con trattare al Capitanio Giustiziano con titolo di Consigliera Regio, e con stabilire a favore delli Giurati di detta Città gli additi sopra delle Gabelle a 15 gennaro prima indizione 1392, che fu confirmato con lettere Vicereggie delli 15 ottobre quindicesima indizione 1451, con concedere il Re Martino la Pragmatica famosa per l’ornato della Città e de’ suoi edificij, che poi l’ampliò per tutto il Regno, e diede ancora al Monasterio delli Padri Benedittini il Santissimo Chiodo, la Croce e la Veste bianca di Nostro Signore Gesù Cristo; ed havendo la detta Regina Maria passato all’altra vita nel 1402 senza figli, restò il Regno al Re Martino suo marito, per essere il successore legitimo come rampollo della Serenissima Casa di Aragona, che havendosi congionto in matrimonio con Bianca di Navarro, la lasciò Vicaria del Regno nella sua sede Reale della Città di Catania, dove li Catanesi la difesero continuamente dall’insulti delli rebelli e malcontenti per corrispondere al dovuto amore e fedeltà verso questa Regina Vicaria del Regno, la quale per retribuire questi serviggij alla Città, ad istanza di Francesco di Anicito e di Giovan di Rocco ambasciatori, che le furono destinati inLentini, dove havea andato, confirmò li privileggij antedetti dell’anno 1362del Re Federico e della Regina Costanza delle sudette franchezze ed esenzioni, come si vede dalla Real conferma data in quel Castello a 22 dicembre dodicesima indizione 1403. Ed havendo doppo la morte del Re Martino nel 1409 passato il dominio del Regno al Re Martino di Aragona padre, e da questo nel 1410 al Re Ferdinando Infante di Castiglia detto il Giusto, e da questo nel 1416 finalmente nel Re Alfonzo di Aragona detto il Magnanimo, furono straordinarie le grazie e privileggij da questo Re concessi alla predetta Città in corrispondenza delli straordinarij serviggij delli Catanesi al medesimo Re prestati, come si vede principalmente fra gli altri, che la visione delli conti dell’espensioni fatte d’una sedia di Giurati l’havesse d’esaminare la seguente sedia, e per altro privileggio dato nel Monte Elino vicino Gaeta a 29 agosto 1422 concede, che il Reggio secreto di Catania, che la chiama Città così insigne, fosse del suo Conseglio, ed ordinò che Nicolò di Paternò, che allora lo era, fosse annoverato fra li Consiliarij Reggij, e godesse di tutte le preeminenze come gli altri Consiliarij si come tutti li suoi successori, e per altro privileggio dato in Valenza a 20 giugno 1428 concede che la stessa prerogativa di essere Reggij Consiglieri si conferisse alli Giurati della Città di Catania, si come lo erano quei di Palermo e di Messina; e per altro Real Dispaccio dato nel Castello Novo di Napoli a 30 agosto 1423 concede per li relevati serviggij nella Città a petizione d’Antonio d’Alessandro destinatole ambasciatore dalli Giurati di Catania la Corte delle prime Appellazzioni ad instar di quella concessa alla Città di Messina, e secondo la forma delli privileggij di detta Città, al quale Giudice dell’Appellazione fu concesso per provista del primo aprile seconda indizione 1438, che nelle cause di servitù da esso decise per inspectionem oculorum non si possi dare appellazione ad altro Tribunale superiore; e per altri capitoli spediti a primo giugno sesta indizione 1428 concesse il Capitanio Giustiziano della Città fosse uno delli Cavalieri Reggij e nobili della medesima, e che il dett’officio non si possa ne vendere, ne pignorare, ne concedere ad vitam, ma eligersi d’anno in anno; e similmente nel dominio del sudetto Re Alfonzo fu concesso di non potersi destinare Commissarij esecutivi, dando facoltà alli Giurati di detta Città col voto delli Giudici Capitanale, Patriziale ed Appellazione di poter sospendere l’esecuzione degli Ordini Vicereggij, o di qualunque Tribunale se fossero contro le Pragmatiche e Capitoli del Regno, o del Jus commune o delli Privileggij e Consuetudini della Città per una sol volta, come costa per Lettere date in Palermo a 19 ottobre tredicesima indizione 1434, quale replica e consulta di una sol volta fu ampliata a potersi fare anche per due volte col voto delli Giudici, come costa per Capitoli dati in Palermo a 15 aprile seconda indizione 1439. E parimente sotto del dominio del detto Re Alfonzo fu concessa alli Giurati potestà e facoltà di poter concedere dilazione di anni dieci a quelli cittadini, che doppo di haver decotto e fuggito dalla Città, ritornassero ad abitarvi, come per Lettere Vicereggie delli 8 agosto quattordicesima indizione 1435. E per altro Rescritto del detto Serenissimo Re Alfonzo dato in Capoa a 30 dicembre 1438 si dona facoltà alli Giurati di potere a loro commodo chiudere e proibire l’estrazione delle vittovaglie di quella Città, ed aprirne poi l’estrazione del Carricatore secondo il miglior profitto ed utiltà della Città e suoi cittadini. E nell’anno 1443 fu dal detto Re concesso alla detta Città l’officio di Mastro Notaro delli Giurati, e che sia uno delli Nobili di detta Città, e per altro Beal Diploma dato nel Castel Novo di Napoli alli 28 maggio ottava indizione 1444, in riguardo alli notabili ed ubertosi serviggij fatti alla sua Real Corona fe così ex causa onerosa) conferma ed approbba la Concessione Pontifìcia del Papa Eugenio IV della restaurazione dello studio generale ad instar di quello di Bologna in tutte le scienze e facoltà così greche come Iatine, con la clausula privativa e derogativa nella più migliore ed ampia forma che mai si havesse potuto concedere per conoscere così essere l’utiltà del Regno ed il servigio della sua Real Corona per mantenersi perpetuamente li detti studij in detta Città, e per altro Dispaccio Reale dato in detto Castel Novo a primo di giugno ottava indizione 1445 conoscendo, che per il totale stabilimento di questo studio generale bisognava una dotazione condecente, e considerando al merito della Città, alla quale encomia con straordinarij sentimenti di un reale affetto, ed alli serviggij prestati a suoi Reggij ed a se medesimo, deviene a dotarle scudi 1500 annuali per distribuirsi alli Legenti per suo salario da conseguirsi sopra l’estrazione de’ frumenti e vittovaglie dello stesso Carricatore di Catania delle prime tratte che si concedessero, concedendo la facoltà alla stessa Città di poter concedere le tratte in corrispondenza di detta somma di scudi 1500 per il trattenimento di detti studij. Per l’esecuzione del quale privileggio all’8 di luglio dello stesso anno, come dal medesimo Re furono emanate Lettere dirette al Vicerè e Reggij Ministri; ch’eseguissero il detto Real Diploma, e per altre Lettere furono dirizzate al Vescovo, al Patrizio e Giurati della Città, accioche per il maggior beneficio ed utiltà della Città ristaurassero ed ordinassero lo sudelto studio generale, ed erogassero detti scudi 1500 annuali nella miglior forma che fosse possibile al maggior servigio e decoro della Città, come dalli detti Privileggij si vede, e perche dal detto Vescovo si pretendeva la dogana sopra le dett’estrazzioni fu ordinato dal detto Re per sue Reali Lettere date nelli Padiglioni vicino di Castel Monzone delle Rose a 9 novembre decima indizione 1446, che tutto si eseguisse con la franchezza e libertà della suddita dogana, e dovendo il detto Serenissimo Re Alfonzo stabilire la pianta del Tribunale della R. G. C. per togliere la confusione di tanti Giudici, ne stabilì quattro, uno dei quali volle che sempre fosse Catanese, e per il primo biennio elesse a Gualterio Paternò, come si vede nel Capitolo del Regno 366 del detto Re in quelli dati in detti Padiglioni vicino Monzone a 23 ottobre decima indizione 1446; quale capitolo del Regno fu confirmato dallo stesso Serenissimo Re nel Capitolo 501 nel numero di quelli dati in Napoli a 24 febraro quinta indizioìie 1457, nel quale per Giudice della R. G. C. elesse per Catania ad Antonino Bonaiuto, e parimente sotto il dominio di questo Re furon li cittadini mantenuti nell’antica preeminenza e facoltà di potere il loro bestiame pascolare nella piana di Mascali, membro del Vescovato di Catania, come per Lettere Vicereggie date in Palermo a 16 novembre 1457. Ed avendo passato all’altra vita il detto Serenissimo Re Alfonzo nel 1458, successe Giovanni Re di Navarro suo fratello, il quale seguendo lo stile de’ suoi antecessori continuò la sua Real Munificenza verso della detta Città, e primariamente fra l’altre grazie stabilì che la R. G. C. in tutto il tempo dell’anno dovesse dimorare nella Città di Catania, fuorche quando fosse necessario una volta l’anno fare la visita del Regno, come si vede nel Capitolo IO del detto Re Giovanni dato in Siracusa di Aragona a 25 febbraro 1459, e nel Capitolo 43 il detto Serenissimo Re concede che il Giudice della R. G. C. per la parte della Città di Catania debbia essere non solo o originario, o per ductionem uxoris, ma che habitasse in detta Città, e per quella volta fu eletto Geronimo Anzalone. E per altre grazie dal detto Re Giovanni concesse per l’erezione del Bussolo per la creazione delli Giurati ed altri Officiali ne’ Capitoli formati in Barcellona a 11 dicembre 1459 ed ottenuti ad istanza di Geronimo Anzalone Ambasciadore di quella Città, si dona ampia facoltà alli venti, che chiamavano Imbussolatori, che oggi si rappresentano dalli sei Giurati Capitanio, Patrizio e Sindico di potere aggregare nello numero, seu Mastra de’Nobili a quelli soggetti che li paressero qualificati per poter concorrere agli offici] nobili di detta Città, e parimente si conferma nel Capitolo 92 l’antedetto Capitolo 43, anzi si aggiunge che il Dottore Catanese, che dovess’ essere Giudice della R. G. C, che fosse oriundo ed abitatore o per ductionem uxoris et habitatore fosse preferito al cittadino per habitationem et privilegium, e per il Capitolo 93 si ordina che tutti gli Ordini Vicereggij e delli Tribunali si dovessero portare nella Banca Giuratoria per esaminarsi dalli Giudici Capitaniale, Patriziale ed Appellazzioni se fossero contro la forma del Jus commune, o contro li Privileggij e Consuetudini della Città e Pragmatiche del Regno, ad effetto di consultarli in tali casi col Vicerè o Tribunali, da cui fossero emanati, e per il Capitolo 94 si conferma il Privileggio del Re Ludovico, che li cittadini di Catania non potessero esser estratti neper civile, ne per criminale, se non per lo delitto di Lesa Maestà in personam ipsiusmet Principis, e per il Capitolo 95 si confirma dal Re sudetto la giurisdizione e mero e misto imperio concesso al Capitanio Giustiziano della Città, e si li concede facoltà di procedere contro coloro che di notte o di giorno portassero armi, e sotto protesto di esser esenti dalla sudetta giurisdizione, e per il Capitolo 96 s’impone dal detto Serenissimo Re un’ardua pena di floreni 2500 contro di quelle Università, Baroni, Officiali o altre persone particulari, che volessero derogare o infringere li Privileggij concessi alla detta Città di Catania; e passando il dominio di questo Regno all’anno 1479 nel Serenissimo Re Ferdinando detto il Cattolico fece per via del suo Vicerè mantenere alli cittadini di detta Città l’antico Jus del potere pascolare l’animali proprij nelli Communi della Piana della Città, come si vede per Lettere Vicereggie date a 3 novembre 1485, e bandi promulgati; e per provisione fatta in Messina a 17 giugno tredicesima indizione 1494 erige la Deputazione della sanità, con concederne alli Giurati l’assoluta potestà, per invigilare alla sanità e conservazione della salute del popolo. E nel Capitolo 66 del Regno fra quelli dati in Vagliadolid alli 12 luglio 1509 fu dal detto Re confirmato il Privileggio del Re Ludovico del 1353, per il quale fu la Città di Catania dichiarata terza sorella, ed adeguata alle Città di Palermo e Messina, e per gli altri Capitoli formati dal detto Serenissimo Re dati in Burgos alli 24 di giugno terza indizione 1515, nel Capitolo 97 si serve di restaurare lo Studio Generale, ordinando che si pagassero integri li salarij a Lettori idonei, e che leggessero nel modo dovuto come prima, ed havendo volato al cielo il Serenissimo Re Ferdinando nel 1516, successe Giovanna sua figlia, e l’Imperator Carlo Quinto suo nipote, il quale nelli Capitoli concessi al Regno dati in Corugna a 12 maggio ottava indizione 1520, nel Capitolo 33 conferma il detto Capitolo del Re Ferdinando 97 per la restaurazione delli studij, e nel Capitolo 30 si serve con la sua Imperiai munificenza confirmare e ratificare tutti li Capitoli, Grazie, Privileggij e Prerogative che furono alla Città di Catania concesse da tulti li Reggi antepassati, con la communicazione di tutti li Privileggij concessi alle città di Palermo e Messina, e nel Capitolo 96 del detto Imperatore fra li concessi in Vagliadolid a 30 agosto dodicesima indizione 1523 confirma alli Cittadini Catanesi il privilegio di non poter esser estratti dalla Città per qualunque causa civile, criminale e feudale, tam in principio, quam in secundo judicio, etiam che ciò si pretendesse ad istanza di persone privileggiate secondo il privileggio della Città di Palermo, per essere la Città di Catania terza sorella, ed havere communicati li medesimi privileggij, e parimente che non si potessero nella Città di Catania, e contro li suoi Cittadini destinare Commissari] esecutivi, Algozirij e Porteri, non ostante qualunque renuncia che se ne facesse, e nel Capitolo 98 fu concesso che li Lettori, che leggessero per anni 10, havessero le preeminenze, come se havessero letto per anni 20, e nel tempo del dominio di questo Imperatore fu da suoi Vicerè disposto nel 1542 che in morte del Patrizio subintrasse il Giurato Seniore, e nel 1548 che lo stesso Giurato Seniore subintrasse nel caso della morte del Capitanio Giustiziano, ed in altro Capitolo 194 nel numero di quelli concessi dal detto Imperatore nella Città di Gant allo primo novembre decimaterza indizione 1540, si augumentano li salarij delli Lettori dello Studio Generale di Catania alla somma di altre 140 annuali, accioche si conducessero valenti Uomini per sustentare le Cattedre e far fiorire le Scienze al maggior serviggio di Sua Maestà, e perche li scudi 1500 assegnati dal Re Alfonzo sopra l’estrazzioni non si potevano dalle stesse annualmente percipere per mancanza di tali estrazzioni, fu dal detto Augustissimo Imperatore provisto che si assegnassero sopra le Secrezie di Catania, di Jaci, e sopra li donativi ordinari], per essere più securi e stabili, e le tratte sudette si restituissero alla R. G, come si vede nel Capitolo 238 di quelli dal detto Imperatore concessi in Augusta a 24 febraro sesta indizione 1548, quale Capitolo fu esequuto ed osservato dal suo successore e degno figlio Filippo II nello Capitolo 27 di quei concessi in Madrid a 20 giugno 1563, nel cuore di qual Monarca fu tanto il desio di augumentare detti Studi], quanto ordinò con sue Lettere Reali date in Madrid a 8 aprile 1591, esequute in Palermo a 28 settembre 1591, che non potessero essere admessi ad offici] nel Regno, se non quelli che fossero dottorati e graduati nella Università delli Studi] della detta Città di Catania, nella quale per assimilarsi in tutto e per tutto alla Città di Palermo e Messina secondo gli antichi Privileggij, furono stabiliti anche tre Giudici Letterati, uno da estraersi dal Bussolo, e due da crearsi per S. M., come si vede per Lettere Vicereggie date in Palermo a 4 ottobre 1591, ed havendo augumentato il numero delli Giudici della G. C. di quattro a sei, ordinò che per un biennio due dovessero essere Catanesi, e per l’altro biennio uno dovess”essere Catanese, e cosi successive. E perche anche questo Re per le materie militari hebbe un straordinario riguardo alla Città di Catania, essendo solito che il Senato come Capitan d’Armi a Guerra sopraintendesse alla Milizia, ed eliggere tutti gli Officiali militari, cioè Colonnello delli cinquecento fanti di Jaci, Capitano di cavalli, e Capitani di fantaria, ordinò con sue Lettere date in Madrid a 30 luglio 1578 che in caso di maggior urgenza si dovesse dalli Vicerè destinare nella Città sudetta uno delli titolati del Regno, e non persone private, e dandosel’ il titolo di Vicario Generale, e non potessero esercitare la potestà, se non per le materie della Guerra, accioche li Cittadini di quella fossero ben trattati e beneficati secondo il loro merito per li tanti serviggij prestati alla Real Corona, ed alli Re antecessori; ordinò similmente per Lettere date in Toledo a 7 luglio 1596 al Vicerè di quel tempo, che nell’elezzione delli Sindicatori per il Regno si valesse delli Giudici di detta Città, e nel tempo del suo dominio fu anche disposto per Lettere Vicereggie a 4 agosto quarta indizione 1592, che tutti gli Officiali e Ministri delli Giurati salariati dalli medesimi fossero suggetti alli stessi Giurati cosi per civile, come per criminale, con che si havessero a valere di uno delli Giudici della Città per Assessore, reservata l’appellazione e gravame al Tribunale della R. G. C.; e per altre Lettere alli 10 di febraro sesta indizione 1593 fu disposto, che li Giurati non siano obligati a pagare li carriaggi e spese per la venuta delli Sindicatori, e per altre Lettere delli 15 gennaro 1594, che la Città di Catania e suoi Giurati non siano tenuti a pagare li dieci soldati della Pragmatica, ed havendo al sudetto Re Filippo II nel 1598 successo il Serenissimo Filippo III suo figlio, per altre Lettere Vicereggie delli 7 di giugno tredicesima indizione 1600 si dispone che il Capitanio Giustiziario non potesse sustituire nell’officio se non persone nobili, che potessero concorrere all’officio di Senatori, e per altre Lettere delli 12 luglio sesta indizione 1608 concesse facoltà alli Giurati di poter componere le spretc pene, e per altre Vicereggie alli 23 marzo undecima indizione 1613 fu confirmata alli detti Giurati la potestà di conoscere col voto del Giudice le cause delli suoi sudditi e salariati, e parimente dal detto Serenissimo Re Filippo III fu con suo Real Privileggio dato in Madrid a 12 settembre 1613 concesso che li tre Giudici della Città di Catania havessero ancora la cognizione delle cause feudali in prima instanza per essere la Città anche in questa parte eguale alle Città di Palermo e di Messina, e per esservi in detta Città buona copia di Dottori nobili e feudatari]. E per altro Privileggio dato all’Escurial a 20 ottobre del 1620 fu confermata la disposizione sudetta del Re suo padre per destinarsi nelle occorrenze di Guerra o altra nella Città di Catania non Governatori, ne Capitan d’Arme, persone private, ma uno de’ titolati del Regno di Conte in su che sia padrone di vassalli con titolo di Vicario Generale. Ed havendo passato all’altra vita il Re Filippo HI nell’anno 1621 successe il Serenissimo Re Filippo IV nel di cui dominio fu per atto Vicereggio sotto li 14 e 24 aprile quarta indizione 1621 confirmato e mantenuto alli Giurati di detta Città di Catania il titolo e prerogative di Senato, ed Illustre nel modo e forma, che lo tenevan la Città di Palermo e di Messina, ed in virtù del Real Dispaccio del detto Serenissimo Re in data di S. Lorenzo a 15 ottobre 1621 furono confirmate, tutte le grazie domandate ed accordate alla Città di Catania nel Parlamento Generale celebrato in Palermo nell’anno 1612, cioè che per l’alloggio delle Fantarie non sia tenuta la Città di contribuire altro, che le case Erme; secondo, che per gli Ufficiali, Delegati e Sindicatori destinandi, le spese dell’alloggio si havessero a fare o dalle Parti o dalli Prosequuti, e non dalla Città, con osservarsi in lutto e per tutto il detto Privileggio del Re Pietro dato in Catania a 12 febraro 1327; terzo, che in caso di destinazione di soggetto nella Città di Catania per materia attinente a Guerra si havesse da destinare persona titolata di Stato di Conte in su, secondo gli antedetti Privileggij del Re Filippo II e Filippo III. Quale Privileggio Reale fu confermato ed esequuto dal Serenissimo Prencipe Emanuele Filiberto di Savoia della Real Casa di V. R. M. : e che allora come Vicerè e Capitan Generale del Mare e Plenipotenziario d’Italia governava questo Regno come per sue Lettere date in Messina a 20 maggio quinta indizione 1622, dal quale Serenissimo Principe Emanuel Filiberto furono anche continuate le grazie alla detta Città per havere concesso al Senato della medesima l’uso delle Thoghe ad instar del Senato di Palermo e Messina, come costa per Lettere Vicereggie in data delli 19 gennaro 1624, e parimente fu servito il detto Serenissimo Prencipe confermare tutte le grazie domandate ed accordate alla detta Città di Catania nel Generale Parlamento detento nell’anno 1624, cioè la conferma del titolo di Senato, e d’Illustre nel modo, e forma, e con tutte le prerogative, che godevano le Città di Palermo e Messina, e nel modo e maniera come l’Altezza Sua Serenissima l’havea trattato. Secondo, che li Vicari] Generali non potessero valersi delli Senatori in tempo di Guerra per farli far sentinella, o altri esercizi], perche li Senatori devono assistere nel Palazzo della Città con tutti li suoi Ministri ed Officiali per provedere alle occorrenze. Terzo, che in caso di privazione, morte o assenza delli Giudici della R. G. C. Catanesi fossero tenuti li Vicerè surrogare altri Catanesi. Quarto, che nell’elezzione delli Sindicatori havessero i Vicerè a creare alcuni soggetti meritevoli della Città di Catania per tali Sindicatori, come se n’eliggono di Palermo e di Messina. Quinto, che li Sindicatori che doveranno destinarsi nella Città di Catania dovessero essere persone qualificaie, che havessero almeno esercitato il Giudicato della B. G. C. o del Consistono, come tutto si vede per Lettere emanate d’ordine del detto Serenissimo Prencipe Filiberto alli 16 giugno settima indizione 1624. E volendo la Maestà del detto Re Filippo IV continuare le sue grazie in favore della detta Città ordinò con sue Lettere date in Madrid a 20 settembre 1622, che non potessero entrare nella Maestra Senatoria, seu nella Nobiltà di detta Città, se non quelli Dottori, che per grado eminente di lettere e meriti fossero eletti dalla prefata Maestà Sua Giudice della R. G. C. e suoi Reggij Consiliarij, e non quelli eletti per l’interim dalli Vicerè, nè anche per Giudici del Consistono, e questo ad effetto che gli Officiali che si dovessero eliggere per il governo di detta Città fossero tutti veramente nobili e descendenti di veri nobili della medesima Città, secondo la forma delli antichi Privileggij, e precise di quelli del Re Giovanni, nelli Capitoli del Bussulo del 1459. E per altre Lettere Vicereggie dell’anno 1636 fu concessa alli sudetti Senatori l’esenzione della Giurisdizione ordinaria, accioche non potessero essere molestati ne per civile, ne per criminale senza ordine espresso del Vicerè e Tribunale della R. G. C, e per altre Lettere del Vicerè Duca di Montalto a 13 di agosto 1636 furono confirmate le Grazie e Privileggij concessi dalli detti Re Filippo II, III e IV, di non potersi destinare nella Città di Catania per materia di Guerra, se non persone titolate e padroni di vassalli, il che venne ancora con firmato in più larga ed ampia forma dal Vicerè Conte di Assumar per Lettere date in Messina a 17 marzo 1639, e per provista di sua Real Secretaria delli 10 marzo 1639. Aggiunse il Serenissimo Re Filippo IV alle sue Reali grazie quella che si espressa nelle sue Lettere Reali date in Madrid a 19 gennaro 1639, per le quali ordinò, che in mancanza di qualunque delli Giudici della R. G. C. Catanesi, che succedesse per qualunque causa, si havesse a surrogare dalli Vicerè un altro Catanese, e così si havesse inviolabilmente ad ossemare, fu ordinato similmente che nessun Vicario Generale, Consiliario, Ministro, Delegato, o altro Officiale, che fosse destinato nella Città di Catania potess’esercitar Giurisdizione alcuna, se prima non presentasse le sue Lettere Delegatonali, e di Potestà nella Banca del Senato, ad effetto di osservarsi se fossero contro li Privileggij della Città le grazie concesseli dalli Re, come appare per Lettere Vicereggie date in Palermo a 25 ottobre 1641. E con altre Reali Lettere del detto Serenissimo Re Filippo date in Bonritiro a 14 febraro 1658 si dispone, che con l’occasione che non si possono ammettere alli officij della detta Città altre persone, se non che li nobili della Maestra Senatoria, si ordina di non pregiudicarsi in punto alcuno le inveterate osservanze delli Privileggij di non ammettersi altri soggetti che quelli che si cliggono dalli 20 Imbussulatori, e che in caso di morte di qualche Officiale habbia a subintrare un altro delli eletti dalli sudetti 20 Imbussulatori, secondo la forma delli Capitoli del Re Giovanni, e che dalle determinazioni delli sudetti 20 Imbussulatori sia permessa l’appellazione alla sola Maestà Reale, ed al Supremo Conseglio d’Italia, senza che Ir Vicerè si potessero ingerire in cosa alcuna; quale Real Dispaccio fu eseguito ed osservato con Lettere Vicereggie date in Palermo a 16 ottobre duodecima indizione 1658. E con altre Lettere Reali delli 21 ottobre 1664 si concede dal Serenissimo Re al Senato di detta Città il titolo d’Illustre, ordinandosi alli Vicerè, e Tribunali, che così lo trattassero, si come fu disposto dal detto Serenissimo Prencipe Filiberto di Savoia alli 16 giugno 1624. Si rese perà meritevole la Città di queste grazie, perche si segnalò sotto il dominio di questo Monarcha mentre che havendosi nel 1647 nella Città sudetta, si come in tutto il Regno la plebbe rivoltata e sollevata contro del Governo, e contro del Vicerè e Ministri Reggij, li nobili Catanesi furono i primi, che pigliando arditamente l’armi diedero sopra alli tumultuanti, e ne fecero una giustissima stragge, al di cui esempio nell’altre Città fatto lo stesso, si quietarono quei tumultuanti; del che con Reali Lettere il detto Serenissimo Re Filippo IV se ne dimostrò molto ben servito, e le concesse nel suo Governo le sudette grazie di sopra espressate. Ed havendo al sudetto Re Filippo IV nel detto anno 1665 successo suo figlio Carlo II, havendo accaduto per le turbolenze di Messina l’invasione dei Francesi nel Regno, fece la Città di Catania la solita pompa della sua fedeltà, e sostenne per più anni in vita il peso dell’esercito e le ostili incursioni delli vicini nemici sempre con l’armi in mano, e con le mani aperte alla sodisfazione de’ donativi per sostentare la Real Corona, quando che ne meritò dalla Real gratitudine della Regina Maria Anna Governatrice, e dallo stesso Re Carlo II, e da D. Giovanni di Austria benemeritissime lettere di ringraziamenti, gradimento ed encomij di fedeltà, come si vede dalle Lettere date in Madrid alli 21 novembre 1674 e 26 aprile 1678 e 19 ottobre 1678, e del Vicerè di quel tempo Prencipe Gonsaga alli 12 novembre 1678, quali serviggij volendo il detto Re Carlo II remunerare con l’effettiva marcha della sua Real Munificenza devenne a concedere quel famoso e largo Privileggio dato in Madrid a 9 aprile 1678, in virtù del quale si confermano tutti e singoli Privileggij, Grazie e Prerogative concesse da tutti li Re antecessori alla detta Città di Catania, ed al di più se le concede la conferma dello studio universale delle scienze e facoltà, con la clausula privativa a tutte l’altre Città e luoghi del Regno, come meglio per detti Privileggij si vede, e come meglio fu dichiarato dal Vicerè Conte di S. Stefano a 2 marzo 1679 nelle instruzzioni che formò per la restaurazione ed augumento delli studi) sudetti. Il quale Vicerè volendo parimente conservare l’antico lustro e decoro della Nobiltà di Catania, ordinò in confermazione delli antichi Privileggij, che alli offkij nobili di detta Città non possano concorrere se non che quei che si trovano notati nella Maestra de’Nobili seu libro rosso, e nel caso che qualcheduno pretendesse essere aggregato o abilitato fra detti Nobili, dovesse ottenere Lettere dalli Vicerè dirette al Senato per ammetterlo se vi concorressero li requisiti, e presentate detle Lettere dependesse tale admissione dall’unanime ed uniforme voto di tutti li sei Senatori, Capitani, Patrizio e Sindico, o mancando uno di questi voti s’intenda non admesso, ne aggregato alla Maestra de’sudetti Nobili, ne abilitato per gli officij sudetti, come si vede per Lettere date in Palermo a’15 marzo, terza Indizione 1680; quale Vicereggia disposizione venne poi confermata per le Reali Lettere del Re Carlo II, date in Madrid a 4 novembre 1692, nell’occorso di un soggetto, che pretendea essere admesso nel numero dei Nobili per via irregolare. Ed havendo dopo la morte del Serenissimo Re Carlo II nel 1700 acclamatosi per legitimo Re e successore il Serenissimo Re Filippo V, la Città di Catania si segnalò nella fedeltà con acclamarlo e con mantenerlo vivamente nel cuore, senza che per lo spazio di 13 anni vi fosse in detta Città sortito il minimo pensamento di novità. Il quale Serenissimo Re conoscendo una tanta esatta fedeltà per non lasciare tali serviggij senza remunerazione, si degnò confermare il Deploma di Filippo IH del 1622, nel quale fu disposto che non si destinassero in caso di urgenze di guerra Governatori o Capitan di Armi persone private, ma Vicarij Generali, persone qualificate e titolate del Regno, Padroni di Vassalli, come si vede per suo Real Dispaccio dato in Madrid a 23 novembre 1706, si come lo stesso fu esequuto ed osservato dal Vicerè di quel tempo Marchese di Bedmar con sua provista per la quale fu detto osservare <r las grazias y la costumbre, come lo pide la Ciudad de Catania, » alli 16 maggio 1707, quale provista fu esequuta ed osservata per lettere osservatoriali del Tribunale della R. G. C. alli 16 giugno di detto anno. Ed havendo il detto Re Filippo V cesso la Corona di questo Regno a V. R. M., la Città di Catania e li suoi cittadini havendone concepito un straordinario tripudio ed allegrezza, appena che V. R. M. felicemente arrivò in questo Regno li 10 ottobre p. p. subito ne sollennizò la festa con quella pompa che mai se ne potè più maggiore pratticare, e mandò a piedi di V. R. M. a D. Vincenzo Paternò e Castello Barone di Bicocca e D. Giuseppe Paternò e Scammacca Barone di Manganelli, con il seguito di molti de’ suoi Nobili per inchinarla e felicitarla, e devenne la prima di tutte l’altre Città del Regno alla sollenne acclamazione del suo gloriosissimo nome che a 5 novembre p. p. si celebrò con li più affettuosi e cordiali viva ed allegrezza che mai si potessero dalli più fedeli e devoti cuori de’ più fini Vassalli proclamare, desiderando ed augurando alla V. R. M. le maggiori felicità, grandezze ed augumenti di Monarchie e Regni, che sono all’eccelso merito della R. M. V. dovuti. Prostrato intanto ai piedi della V. R. M. l’oratore con la più humile supplica la priega a riguardar con l’occhio benefico la Città sudelta, ed a degnarsi per eccesso di sua somma munificenza nel principio del suo glorioso dominio e felicissimo avvenimento alla Real Corona di questo suo fedelissimo Regno diffondere le grazie della sua R. Benìgnità sopra la detta Città sua vassallo, honorandola come han fatto tanti gloriosi Monarchi suoi predecessori con le più speciali grazie e segnalati favori che la sua Real Munificenza stima di concederle, e per ora con la difesa conferma ed osservanza di tutte le sudette Grazie e Prerogative di sopra calendote, con la clausula che s’intendessero inserte e descritte nel suo Real Privileggio concedendo de verbo ad verbum et quatenus opus est de novo concesse e rinovate, si come ancora, e di tutte quelle altre che non sono in questa petizione espressate, ed effettivamente la detta Città havesse avuto concesse, e godesse al presente, ancorche di esse nel presente Memoriale non se ne fa espressa menzione, lo che sarà ricevuto come una special grazia dall’Erario della sua Real Grandezza. Ut Altissimus
Qual memoriale pertanto da noi veduto, e suo tenor ben considerato, colle presenti di nostra certa scienza, piena possanza, autorità Regia, e col parere del nostro Conseglio, facendo attenzione alla petitione d’essa Città, e clausule nel prefato suo memoriale esposte, tutti e caduni li Capitoli, Constitutioni, Statuti, Privilegi, Lettere, Indulti et altre concessioni e grazie di qualsivoglia sorte siano fatte da nostri Predecessori, tanto generalmente, che particolarmente secondo loro forma, mente e tenore, sì e come però si trovano in uso, e sono stati sin qui osservati, quelli collaudiamo, approviamo, ramifichiamo, confermiamo, e stabiliamo, et ove fia di bisogno di nuovo concediamo, e gratiosamente quelle corroborando e convalidando colle presenti; quali tutte cose vogliamo e comandiamo che siano, ed esser debbano valide, e ferme tanto in giudicio che fuori, e restar sempre nel suo vigore, e fermezza. Mandiamo per tanto e comandiamo alli illustri, spettabili, nobili, magnifici, diletti Consiglieri, e fedeli nostri, al Mastro Giustitiero, alli Presidenti e Giudici della R. G. C. e della Sacra Conscienza, Mastri Rationali, Tesoriere e Conservatore del nostro Regio Patrimonio, Avvocati Fiscali, Giudici del Concistoro della Sacra Conscienza, Avvocati e Procuratori Fiscali, e finalmente a tutti, e ciascheduni Officiali e sudditi nostri maggiori, e minori, costituiti, e da costituirsi in questo nostro Regno di Sicilia, che in vigore della presente nostra confirmazione, e quella stante, debbano essi tutti, e qualsivoglia d’essi, sì e come ad ogn’uno di loro respettivamente spetta et appartiene, quella tenere fermamente et osservare, far tenere et inviolabilmente osservare da chi si sia secondo loro forma, mente e tenore, in maniera tale, che cessante ogni dubbio, con tradizione, e sinistra interpretazione, non vi debbano contravenire per veruna raggione o causa, per quanto detti Officiali, et altri sudditi nostri stimano cara la nostra grazia, e per quanto oltre all’incorso nell’ira ed indignazione nostra, vogliono evitare la pena di mille scudi al Fisco nostro applicandi, da esigersi sopra li beni di chi vi contrafacesse; vogliamo però, che fra il termine di mesi quattro da principiare dalla data di queste vengano le medeme registrate d’ordine nostro nel registro generale delle grazie, esistente attualmente nella nostra Segretaria di Stato, e che altrimenti rimanga inefficace. In testimonio di che habbiamo firmato le presenti, et a quelle fatto appendere il Sigillo nostro. Date in Palermo li ventitre febraro mille settecento quatlordeci, e del nostro Regno il primo.
V. AMEDEO